A partire dal 2016, nell’ottica di un’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sempre più ricca di dati, il Sistema Tessera Sanitaria dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi a:

Ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi a spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta 2015

Rimborsi erogati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate

I medici e odontoiatri dovranno rispettare il termine del 31 gennaio 2016 (salvo eventuali proroghe) per l’invio dei dati sopra citati al Sistema Tessera Sanitaria.

Riferimenti normativi

  • Art. 3, c.3, D.Lgs 175/2014
  • Decreto 31 luglio 2015 del MEF
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n.103408/2015

Tipologie di spesa oggetto di comunicazione

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
h) altre spese.

Dati da trasmettere

a) codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b) codice fiscale, partita IVA, e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 (ovvero del medico o della struttura sanitaria tenuta alla trasmissione dei dati);

c) data del documento fiscale che attesta la spesa e data del pagamento;

d) tipologia della spesa (slide precedente punti f, g o h per i medici);

e) importo della spesa o del rimborso;

f) data del rimborso.

Modalità di invio

I dati potranno essere inviati:

– dal soggetto obbligato (mediante un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS o per mezzo del proprio sistema software opportunamente integrato)

– per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi, consulenti e commercialisti, i quali dovranno garantire i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici

Si invita a leggere il documento “730 precompilato – istruzioni operative per i medici” disponibile sul sito del Sistema Tessera Sanitaria http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/sistematsinforma/730 – Spese sanitarie

In ogni caso è sempre il medico a rimanere responsabile dei dati trasmessi.

Per la di trasmissione dei dati di spesa sanitaria i medici possono utilizzare:

  1. un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
  2. il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità:

– “sincrono”: trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale)

– “asincrono”: trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa.

Delega ed invio a cura di un soggetto terzo

l medico può delegare un soggetto terzo all’invio dei dati di spesa sanitaria.

Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un’apposita funzione di “Gestione deleghe” indicare la scelta del soggetto terzo.

Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato.In particolare il Sistema TS verificherà che:

– il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel);

– esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato.

Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega.

In tale fase, il soggetto terzo in qualità di delegato, nell’accettare la delega garantisce il rispetto degli standard previsti dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 e riceve automaticamente dal sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico (delegante). Il sistema TS a fronte dl perfezionamento del procedimento inoltra la notifica di abilitazione alla RGS e al medico delegante.

Consigli per rispettare l’adempimento

I dati oggetto della trasmissione sono a disposizione del medico e non necessitano di particolari elaborazioni. Nonostante ciò, ci sono da considerare le modalità di invio, le strette tempistiche (il termine del 31 gennaio 2016 è ormai alle porte) e soprattutto il fatto che il proprio commercialista ha già tali dati inseriti nel proprio software per la tenuta della contabilità. Per questo motivo consigliamo ai medici di delegare il proprio consulente, che tramite il proprio software potrà più agevolmente inviare in modalità «asincrono» (unico file contenente più documenti fiscali).

Infine si invita a verificare l’esito dell’invio dei dati restituito dal Sistema Tessera Sanitaria accedendo direttamente al sito di Sistema TS o richiedendo la ricevuta in formato .pdf al soggetto delegato alla trasmissione dei dati.

Le sanzioni

  • in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in oggetto si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000: tuttavia, per le trasmissioni effettuate nel primo anno previsto per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata
  • Nei casi di errata comunicazione dei dati, inoltre, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
  • Infine, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

Nelle slides che seguono è riassuto tutto quello che è stato detto poc’anzi.

Progetto tessera sanitatia 730 precompilato e medici & 730 precompilato – Slides medici adempimento 31 gennaio 2016

 

Link utili:

decreto 31 luglio 2015 MEF

Progetto Tessera Sanitaria: istruzioni operative medici e odontoiatri 730 precompilato adempimento 31 gennaio 2016

Provvedimento Agenzia delle entrate n.103408/2015 730 precompilato e Sistema Tessera Sanitaria

 

 

 

 

730 precompilato: adempimento in scadenza il 31 gennaio 2016 per medici e odontoiatri