L’attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L’attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 giorni.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di agenzia e rappresentanza e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

SCIA

L’attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l’attività.

In caso di Scia richiesta da società l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo, deve individuare l’attività che la stessa intende svolgere (agenzia e rappresentanza).

Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l’attività di agenzia e rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti.

 REQUISITI E INCOMPATIBILITA’ DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI

L’aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e uno tra i seguenti requisiti professionali che consistono in:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche
  • aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione;
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria); in questo caso deve essere allegata alla istanza dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della società presso la quale il soggetto interessato è stato dipendente indicando periodo, mansioni e contratto applicato; le medesime informazioni relative a contratto applicato, mansioni e periodo dovranno essere indicate dall’interessato nel campo NOTE del modello ARC  
  • di essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di intermediazione finanziaria presso una Società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario;
  • di essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande o di un’impresa artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi dell’impresa artigiana di prestazione di servizi);
  •  di essere stato delegato per almeno due anni negli ultimi cinque di un esercizio per l’attività di somministrazione;
  • di essere o essere stato coadiuvante per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni direttive e organizzative di un’’impresa commerciale.

Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:

  • titolo professionale riconosciuto, ai sensi del Titolo III dal D.Lgs. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);
  • essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio
    (Att.ne: requisito valido fino al 12/5/2017) Att.ne questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo;
  • essere iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l’applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio.
REQUISITI MORALI ANTIMAFIA

L’attività degli agenti e rappresentanti di commercio è incompatibile con l’essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto e con l’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia.

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia.

Contatta i Professionisti di CommercialistaH24.

Saremo lieti di fornirti una consulenza dettagliata, approfondita e professionale in merito alla tua specifica attività.