L’esercizio dell’attività professionale degli architetti, essendo cosiddetta “protetta” o “controllata“, è condizionata all’iscrizione nell’Albo professionale. Pertanto solo dopo aver superato l’esame di Stato e si è successivamente provveduto all’iscrizione all’Albo professionale, il professionista può svolgere l’attività.

INARCASSA

Il professionista che inizia ad esercitare l’attività di architetto è obbligato ad aprire la propria posizione previdenziale iscrivendosi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, chiamata INARCASSA. L’iscrizione alla cassa è obbligatoria nel caso coesistano due presupposti di base:

1. Iscrizione all’Albo degli Architetti

2. Apertura della partita iva

Gli architetti che invece hanno già altre forme di previdenza obbligatorie (ad esempio come lavoratori dipendenti) non possono iscriversi all’INARCASSA. Dovranno invece iscriversi alla gestione separata dell’INPS, con l’applicazione in questo caso di un’aliquota contributiva ridotta.

 Fiscalità

Gli architetti che svolgono abitualmente attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall’ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo contemplato dal’art. 53 e 54 del TUIR.

Il reddito derivante dall´esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, in denaro o natura, nel periodo d´imposta (criterio di cassa) e le spese sostenute. La detraibilità delle spese segue fondamentalmente il criterio in base al quale sono deducibili le spese effettivamente sostenute nel periodo d´imposta e regolarmente registrate.

Elenco principali spese deducibili:

•per i beni mobili strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento stabilite attraverso l´applicazione dei coefficienti indicato con decreto del Ministro delle finanze;

•per i beni mobili strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,45 è ammessa la deduzione integrale nel periodo d´imposta in cui il bene è stato acquistato;

•la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto ministeriale. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;

•le spese relative all´ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell´esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d´imposta in cui sono sostenute e nei successivi quattro;

•le spese relative all´acquisto di beni mobili utilizzati promiscuamente all´esercizio dell´attività e all´uso personale, sono deducibili nella misura del 20% per quanto riguarda le autovetture e dell´80% per quanto riguarda la telefonia;

•interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all´attività artistica e professionale o per la dilazione nel pagamento dei beni strumentali acquistati;

•spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell´anno;

•compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali;

•premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l´attività professionale;

•le spese di alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75%. Se tali spese costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% entro i limiti stabiliti dal D.M. 19/11/2008 (1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi e proventi per la parte che va da 10 milioni a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro). Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professionisti sono deducibili nelle misure previste dal comma 3 dell´art. 95 il quale cita “sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 per le trasferte fuori dal territorio comunale elevato a 258,23 per le trasferte all´estero effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”;

•le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;

•non sono ammesse in deduzione i compensi al coniuge, ai figli o affiliati. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percepenti comma 6 bis art. 54;

•beni strumentali e quote di ammortamento beni mobili: sono integralmente deducibili i costi sostenuti per l´acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516.46 euro., per quelle di costo unitario superiore è prevista la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento, determinate applicando gli appositi coefficienti ministeriali D.M. 31 dicembre 1988. Per la categoria degli architetti, ad esempio possono essere utilizzate le seguenti percentuali:

  • 10% per mobilio e l´arredamento
  • 20% macchine d´ufficio elettroniche “computer”
  • 25% per le attrezzature generiche e le autovetture
  • 12,5% per le attrezzature specifiche

I compensi vengono calcolati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti per legge a carico del soggetto che li corrisponde, e sottoposti dal medesimo ad una ritenuta d´imposta del 20% in acconto dell´imposta dovuta, con obbligo di rivalsa.

Per gli esercenti arti e professioni, dal 1° gennaio 1997, con l´entrata in vigore del DPR 659/96, il regime della contabilità semplificata è divenuto regime naturale, ossia adottabile indipendentemente dal volume d´affari conseguito nel periodo d’imposta precedente (per poter usufruire della contabilità semplificata volume d´affari conseguito nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore a 400.000 euro per attività di servizi e 700.000 euro per attività di impresa). L´ adozione della contabilità semplificata implica l´esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte negli artt. 14, 15 e 21 del DPR 600/73 ossia:

•Libro giornale
•Libro degli inventari
•Scritture ausiliarie
•Scritture ausiliarie di magazzino

Si è comunque obbligati alla tenuta dei registri ai fini IVA:

•Registro delle fatture emesse
•Registro delle fatture d´acquisto
•Registro incassi e pagamenti

Per quanto riguarda la tenuta dei beni ammortizzabili essa non è più obbligatoria in quanto basta essere in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i dati che andrebbero annottati in tale registro ossia:

•Anno d´acquisto del bene ammortizzabile
•Costo storico d´acquisto
•Aliquota d´ammortamento
•Importo dell´ammortamento
•Fondo ammortamento
•Valore residuo

Imponibilità Iva

 Le prestazioni effettuate dagli architetti prevedono l’imponibilità all’aliquota ordinaria IVA, attualmente al 22%.

Più nello specifico il criterio della territorialità delle prestazioni prevede che sono rilevanti in Italia e quindi con aliquota al 22% se rese a soggetti passivi(committenti titolari di partita iva) stabiliti in Italia o se rese a committenti non soggetti passivi (privati consumatori) sia comunitari sia extracomunitari.

Si qualificano invece come “operazioni non soggette a Iva” quelle prestazioni svolte verso un soggetto passivo comunitario od extracomunitario. Per questo tipo di prestazioni va emessa fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R .633 del 1972.

Qualora invece l’Architetto abbia optato per il regime dei minimi, tutte le prestazioni saranno esenti IVA come previsto dal quel particolare regime agevolato.

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