L’esercizio dell’attività professionale dei Professionisti dello sport non essendo “protetta” o “controllata“, non è condizionata all’iscrizione in uno specifico Albo professionale. Pertanto il Professionista può svolgere l’attività una volta aperta la partita iva.

La categoria dei “Professionisti dello sport” comprende i calciatori, i personal trainers e più in generale tutti gli istruttori, gli allenatori e gli sportivi che insegnano o praticano come professionisti un determinato sport.

Non essendo prevista una cassa di riferimento il Professionista dello sport (c.d. libero professionista senza cassa) dovrà iscriversi al fondo pensionistico Inps chiamato “gestione separata”, oppure all’ex ENPALS, come spiegato di seguito.

L’EX ENPALS E LA GESTIONE SEPARATA

La competenza assicurativa della gestione ex Enpals è determinata  dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge.
Per quanto riguarda gli sportivi professionisti, l’iscrizione all’Ente sussiste per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI. Sono professionisti gli sportivi appartenenti ai settori: calcio, ciclismo, golf, pugilato, motociclismo, basket. In particolare, le figure professionali iscritte obbligatoriamente alla gestione ex Enpals individuate dall’articolo 3 del D . Lgs. C.P.S. 708/1947, di recente sono state rivisitate, integrate e modificate tenendo conto dell’evoluzione delle professionalità nei settori di riferimento.
Pertanto, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è oggi obbligatoriamente assicurata alla gestione ex Enpals.

Tra queste si ricordano a titolo esemplificativo:

  • story board artist; compositore; soggettista; casting director; consulente assistente musicale; sound designer; con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo;
  • impiegati e operai dipendenti da sale scommesse con rapporto di lavoro subordinato;
  • impiegati e operai dipendenti da sale giochi con rapporto di lavoro subordinato;
  • istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo;
  • direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

L’obbligo di iscrizione all’ex Enpals sussiste per tutti i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico appartenenti ad una delle categorie professionali tassativamente indicate dalla legge. Diversamente, quindi, da quanto stabilito per le altre gestioni previdenziali, l’obbligo di iscrizione alla gestione ex Enpals discende dalla mera appartenenza del lavoratore a tali categorie mentre non rileva il settore produttivo in cui opera l’impresa, datore di lavoro o committente. A far data dal 1° gennaio 2008, l’iscrizione dei lavoratori viene effettuata esclusivamente a cura del datore di lavoro o committente (e non più dal lavoratore) attraverso le procedure telematiche.

Da quanto detto discende che se un Professionista dello sport apre la partita IVA ma non stipula nessun contratto di lavoro o di collaborazione con una S.s.d, una A.s.d. o comunque più in generale  con un qualsiasi datore di lavoro, bensì eserciterà autonomamente la sua attività come libero professionista, non sarà tenuto all’iscrizione alla gestione ex Enpals ma dovrà invece iscriversi alla “gestione separata” dell’INPS come tutti i liberi professionisti senza cassa.

FISCALITA’

A livello fiscale, i Professionisti dello sport seguono le regole comuni ai liberi professionisti in genere. Quindi il loro reddito imponibile Irpef, seguendo il c.d. “principio di cassa” , sarà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi (in denaro o in natura) percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta (coincidente con l’anno solare).

I Professionisti dello sport che svolgono abitualmente attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall’ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo contemplato dal’art. 53 e 54 del TUIR.

Come detto quindi il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, in denaro o natura, nel periodo d´imposta (criterio di cassa) e le spese sostenute. La detraibilità delle spese segue fondamentalmente il criterio in base al quale sono deducibili le spese effettivamente sostenute nel periodo d´imposta e regolarmente registrate.

Elenco principali spese deducibili:

•per i beni mobili strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento stabilite attraverso l´applicazione dei coefficienti indicato con decreto del Ministro delle finanze;

•per i beni mobili strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,45 è ammessa la deduzione integrale nel periodo d´imposta in cui il bene è stato acquistato;

•la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto ministeriale. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;

•le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d´imposta in cui sono sostenute e nei successivi quattro;

•le spese relative all’acquisto di beni mobili utilizzati promiscuamente all’esercizio dell´attività e all’uso personale, sono deducibili nella misura del 20% per quanto riguarda le autovetture e dell´80% per quanto riguarda la telefonia;

•interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all’attività artistica e professionale o per la dilazione nel pagamento dei beni strumentali acquistati;

•spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell´anno;

•compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali;

•premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l´attività professionale;

•le spese di alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75%. Se tali spese costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% entro i limiti stabiliti dal D.M. 19/11/2008 (1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi e proventi per la parte che va da 10 milioni a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro). Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professionisti sono deducibili nelle misure previste dal comma 3 dell´art. 95 il quale cita “sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 per le trasferte fuori dal territorio comunale elevato a 258,23 per le trasferte all’estero effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”;

•le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;

•non sono ammesse in deduzione i compensi al coniuge, ai figli o affiliati. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percepenti comma 6 bis art. 54;

•beni strumentali e quote di ammortamento beni mobili: sono integralmente deducibili i costi sostenuti per l´acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516.46 euro., per quelle di costo unitario superiore è prevista la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento, determinate applicando gli appositi coefficienti ministeriali D.M. 31 dicembre 1988. Per la categoria degli architetti, ad esempio possono essere utilizzate le seguenti percentuali:

  • 10% per mobilio e l´arredamento
  • 20% macchine d´ufficio elettroniche “computer”
  • 25% per le attrezzature generiche e le autovetture
  • 12,5% per le attrezzature specifiche

I compensi vengono calcolati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti per legge a carico del soggetto che li corrisponde, e sottoposti dal medesimo ad una ritenuta d´imposta del 20% in acconto dell´imposta dovuta, con obbligo di rivalsa.

Per gli esercenti arti e professioni, dal 1° gennaio 1997, con l´entrata in vigore del DPR 659/96, il regime della contabilità semplificata è divenuto regime naturale, ossia adottabile indipendentemente dal volume d´affari conseguito nel periodo d’imposta precedente (per poter usufruire della contabilità semplificata volume d´affari conseguito nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore a 400.000 euro per attività di servizi e 700.000 euro per attività di impresa). L´ adozione della contabilità semplificata implica l´esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte negli artt. 14, 15 e 21 del DPR 600/73 ossia:

•Libro giornale
•Libro degli inventari
•Scritture ausiliarie
•Scritture ausiliarie di magazzino

Si è comunque obbligati alla tenuta dei registri ai fini IVA:

•Registro delle fatture emesse
•Registro delle fatture d´acquisto
•Registro incassi e pagamenti

Per quanto riguarda la tenuta dei beni ammortizzabili essa non è più obbligatoria in quanto basta essere in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i dati che andrebbero annottati in tale registro ossia:

•Anno d´acquisto del bene ammortizzabile
•Costo storico d´acquisto
•Aliquota d´ammortamento
•Importo dell´ammortamento
•Fondo ammortamento
•Valore residuo

IMPONIBILITA’ IVA

 Le prestazioni effettuate dai Professionisti dello sport prevedono l’imponibilità all’aliquota ordinaria IVA, attualmente al 22%.

Qualora il Professionista dello sport abbia optato per il regime dei minimi invece, tutte le prestazioni saranno esenti iva come previsto dal quel particolare regime agevolato.

 

 

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