Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare spontaneamente versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento operoso  costituisce inoltre uno strumento efficace per evitare l’instaurazione del contenzioso fiscale, a patto che vengano rispettate le condizione richieste e i limiti temporali previsti dalla legge. Possono usufruire del ravvedimento operoso tutti i contribuenti, a prescindere che siano titolari o meno di partita Iva.

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha modificato radicalmente l’istituto del ravvedimento operoso intervenendo su cause ostative, limiti temporali e sanzioni.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è era necessario che:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

A partire dal 1.1.2015 tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Per le violazioni relative ai tributi gestiti da altri enti impositori, le cause ostative che non consentono di uisufruire del ravvedimento operoso sono:

  • la constatazione della violazione;
  • l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di cui l’autore o i soggetti solidalmente coobbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha anticipato al 01/01/2016 le riduzioni delle sanzioni per omessi versamenti per i contribuenti, previste dall’art. 15 del Decreto Legislativo 158/2015. Ai sensi di tale articolo, per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. 

Come regolarizzare

Ravvedimento operoso

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

  • al 0,1% per ogni giorno di ritardo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, entro i 14 giorni successivi alla scadenza (c.d. “ravvedimento sprint“);
  • al 1,5% (sanzione ridotta a 1/10 del minimo) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza;
  • al 1,67 % (sanzione ridotta a 1/9 del minimo) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • al 3,75% (sanzione ridotta a 1/8 del minimo), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • al 4,29 % (sanzione ridotta a 1/7 del minimo), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • al 5% (sanzione ridotta a 1/6 del minimo), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • al 6% (sanzione ridotta a 1/5 del minimo) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

Inoltre, in caso di omissione della presentazione della dichiarazione:

  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Come fare i versamenti

Per i versamenti occorre utilizzare:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
  • il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  • l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (l’elenco completo dei codici è sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

Tasso di interesse legaleCalcolo ravvedimento operoso

Si ricorda che il D.M. Economiaa dell’ 11.12.2015 ha previsto la nuova misura dello 0,2% del tasso di interesse legale a partire dal 1.1.2016.

Per il 2015 il tasso di interesse legale era stato stabilito nella misura dello 0,5%. Per il 2014 era 1%. Precedentemente, dal 2012 al 2014, il tasso di interesse legale era del 2,5%.

Conclusioni

Grazie alla Legge di Stabilità 2015, il ravvedimento operoso è stato reso più flessibile, ampliando l’ambito temporale entro cui il contribuente può avvalersi di questo strumento e limitando le cause ostative all’applicazione dello stesso. Infine, sono state apportate significative modiche alle sanzioni ampliando così il ventaglio di possibilità per potersi regolarizzare.

 

 

 

Ravvedimento operoso: le novità a partire dal 2015 favoriscono chi vuole mettersi in regola