La legge di stabilità 2015, Legge n.190/2014, aveva introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal 1° gennaio 2015.

Ancora una volta il regime fiscale agevolato è stato oggetto di manovra del bilancio dello Stato, nella legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015, pubblicata in GU n.302 del 30 dicembre 2015).

Vedremo nel dettaglio quali novità sono state apportate dal Legislatore, forse alcune genereranno dubbi, ma fortunatamente una certezza c’è: dal 2016 il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente.

Descriviamo quindi di seguito il REGIME FORFETTARIO in vigore dal 1 gennaio 2016, aggiornato alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME

Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfetario se, contemporaneamente, nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati);
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superava 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
  • i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione erano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; requisito, questo, non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera i 20.000 euro.

Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime:

  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

LE ESCLUSIONI

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETTARIO

Di seguito riassumiamo i principali tratti distintivi del nuovo regime agevolato:

L’imposta sostitutiva stabilità in misura fissa del 15% sostituisce l’Irap, l’Irpef e le addizionali comunali e regionali, nonchè l’Iva;

• Scompare il limite dei 35 anni e dei 5 anni di permanenza nel regime fiscale agevolato dei nuovi minimi per cui chi si sarebbe trovato a dover abbandonare il regime fiscale agevolato si potrebbe salvare uscendo dal regime dei minimi ma potendo rientrare in quello forfettario che, anche se prevede un’aliquota sostitutiva più alta, è comunque vantaggioso rispetto all’ordinario metodo impositivo dell’IRPEF  a scaglioni;

Contributi Previdenziali INPS: i contribuenti esercenti attività d’impresa forfettari (iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani dell’INPS) possono decidere di adottare un regime INPS agevolato che prevede contributi ridotti del 35%. Il pagamento dei contributi previdenziali dovrà avvenire a scadenze trimestrali e si potrà quindi ridurre la quota minima, c.d. minimale, del 35%. Per i contribuenti forfettari iscritti invece alla gestione separata dell’INPS l’aliquota è confermata al 27,72% anche per il 2016. Questi ultimi continueranno a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito forfettario l’aliquota contributiva del 27,72% e dovranno versarli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito. Infine, gli iscritti alla cassa di appartenenza contrinueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa, considerando come imponibile contributivo il reddito forfettario;

• Spese per il personale: novità assoluta riguarda la possibilità di fruire di personale nel limite di 5000 euro, per cui potrete finalmente farvi aiutare anche da collaboratori dipendenti e con lavoro accessorio. Grande novità che consente dunque di poter aver qualche aiutante senza poi dover pagare l’irap (questo infatti prima era il rischio fino al 2014);

Limite dei ricavi differenziato in base ai coefficienti di redditività applicati ai codici Atecofin;

Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Di seguito si riassume schematicamente di diversi limiti di ricavi e coefficienti di redditività stabiliti in base ai diversi codici attività:

LIMITE DEI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ – Tabella riassuntiva

 

PROGR.

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

LIMITE DEI RICAVI/ COMPENSI

COEFFICIENTE REDDITIVITÀ

1

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 45.000 €

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 € 40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 € 40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 € 54%

5

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 25.000 € 86%

6

Intermediari del commercio 46.1 25.000 € 62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 50.000 € 40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 30.000 € 78%

9

Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 30.000 € 67%

Gli investimenti in beni strumentali relativi all’anno di imposta precedente non dovrnno superare la soglia di 20 mila euro pendendo anche nella somma stavolta il valore dei beni che si hanno in comodato, locazione o noleggio mentre restano fuori i beni di valore inferiore ai 516 euro;

Riduzione di un un terzo dell’aliquota sostitutiva per i primi cinque anni dal 15% al 5%;

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per l’anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi, al reddito determinato forfetariamente è applicata l‘aliquota fiscale agevolata del 5% al posto di quella del 15% prevista dal regime in esame, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

• Possibilità di effettuare cessioni all’esportazione e assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano, San Marino e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali;

• Non trovano applicazione contributi minimi INPS di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in quanto si applicherà l’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla gestione separata per cui verseranno secondo le aliquote annuali;

• Nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva.

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento (con alcune eccezioni) dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti); non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi), così come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. In più, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri.

I VECCHI REGIMI AGEVOLATI

Il nuovo regime sostituisce tutti i regimi agevolati prima vigenti, dal 2015 non sono più opzionabili: nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000, articolo 13), regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Dl 98/2011, articolo 27, commi 1 e 2) e regime contabile agevolato (Dl 98/2011, articolo 27, comma 3). Anche il vecchio regime dei minimi, che per legge era stato prorogato a tutto il 2015, non sarà più opzionabile dal 2016. Nonostante ciò chi ha aderito al vecchio regime dei minimi potra continuare a seguire le regole in esso previste sino alla conclusione naturale dell’agevolazione (5 anni dall’apertura della partita IVA o fino al raggiungimento dei 35 anni di età).
Tutti gli altri contribuenti applicheranno il nuovo regime se in possesso dei relativi requisiti, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

CONVENIENZA E CONSIDERAZIONI FINALI

Ma è davvero conveniente entrare nel nuovo regime? Per ora non c’è una risposta univoca e la valutazione va fatta caso per caso. Anche perché la nuova determinazione dell’imponibile in modo forfettario potrebbe risultare penalizzante anche a seconda dei costi effettivamente sostenuti.

E anche chi arriva dal regime ordinario deve fare un’attenta ricognizione tra costi e benefici, considerando sia i vantaggi in termini di semplificazioni tributarie sia la chance offerta a commercianti e artigiani di poter optare per una riduzione dei versamenti previdenziali.

Per i contributi previdenziali INPS, è ricomparsa la previsione del minimale imposto indipendentemente dal volume di fatturato, se ridotto del 35%. Inoltre s’introduce la possibilità di usufruire di collaboratori dipendenti o accessori nel limite di 5 mila euro annui. Il vantaggio è quello di poter prevedere collaboratori senza necessità di versamento dell’Irap.

In particolare, piccoli artigiani e commercianti potranno usufruire di un minor carico previdenziale e più di altre categorie (vedi i  professionisti) potrebbero trarre maggiori benefici dal nuovo regime forfettario.

Non si escludono comunque ulteriori interventi normativi in materia e modifiche dell’attuale quadro. Sarà nostra cura terervi aggiornati sui futuri sviluppi e sulle eventuali modifiche al regime fiscale agevolato forfettario.

Se vuoi scoprire se puoi usufruire anche tu di questo regime agevolato, o per saperne di più, non esitare a contattarci.

Pagina aggiornata il 29 gennaio 2016 tenendo in considerazione le modifiche al regime forfettario apportare dalla legge di Stabilità 2016.