La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sul supplemento n. 99 alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014) ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione del reverse charge, che, come noto, prevede il passaggio degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

Modificando l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 si sono “sottratte” alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto, rendendo il reverse applicabile a 360 gradi (subappalti e anche appalti o contratti d’opera). Si tratta quindi di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell’imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo Iva.

Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge).
Lo prevede la lettera a-ter), aggiunta al sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72, la quale nulla specifica con riguardo al fatto che i servizi siano resi a un soggetto operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore.
La rilevanza “oggettiva” delle prestazioni individuate dalla nuova norma è inoltre supportata dalla precisazione inserita nella precedente lettera a) della medesima disposizione, secondo cui la disciplina prevista per le prestazioni di subappalto in edilizia (indicate, appunto, nella lettera a) si applica ai servizi «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)».

Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, il reverse charge assume dunque carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente:

• sia dal rapporto contrattuale;
• sia dalla tipologia di attività esercitata.

Reverse Charge 2015L’ampliamento dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici si è deciso dopo aver riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43), vi sia una maggiore propensione sia a non dichiarare l’Iva sulle operazioni imponibili sia a non effettuare il versamento dell’imposta dovuta.
Appare allora chiaro che i settori interessati dalle modifiche possono essere ricavati avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:

Di seguito riportiamo alcuni esempi pratici
• Soggetto che costruisce un edificio:
o su contratto di appalto: applica l’Iva
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

• Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:
o su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

• Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
o su contratto di appalto: applica l’Iva
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

• Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:
o su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

• Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico:
o su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

• Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
o applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione

• Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
o contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
o contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

• Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:
o applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di cessione di beni.

Nuove regole per il Reverse Charge dal 2015