Tra le numerose novità introdotte con la Legge di Stabilità, è stata prevista l’introduzione del cosiddetto Split Payment dal 1°gennaio 2015, ovvero la nuova modalità di pagamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La Legge di Stabilità 2015 stabilisce infatti che:
«per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

La legge prevede dunque che le PA che abbiano acquistato beni e servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all’Erario l’Iva addebitata dai fornitori, pagando quindi al fornitore la sola parte imponibile. Va poi precisato, che il meccanismo non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

La nuova disposizione dovrebbe produrre recupero di gettito IVA per effetto dell’eliminazione del tasso di “perdita” dell’imposta dovuta ai diversi passaggi tra cliente pubblico e fornitore privato: il maggior gettito deriverebbe dalla maggiore affidabilità fiscale dell’acquirente (pubblica amministrazione) rispetto a quella del fornitore del bene/servizio.

Con questa modalità, l’amministrazione finanziaria riceverà l’iva direttamente dalla pubblica amministrazione, ovviando in parte al problema dell’incasso. Dall’altra parte, anche le imprese che riceveranno pagamenti dalla PA non si troveranno esposte per l’Iva che invece dovranno anticipare alle Entrate in attesa del pagamento della PA.

I problemi sorgono però se l’impresa ha come principale committente la pubblica amministrazione. In tale caso purtroppo l’impresa avrà IVA in pagamento per le fatture fornitori. Di contro non avrà modalità di compensare l’Iva che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della PA. Dovrà richiedere il rimborso IVA, con i tempi che conosciamo.
La possibile conseguenza sarà che l’impresa si troverà un flusso di cassa fortemente sbilanciato e con la necessità di ricorrere al credito su cui dovrà pagare gli interessi o mettere in sofferenza i fornitori.

Il legislatore, per venire incontro alle difficoltà di cassa delle imprese ha introdotto alcune semplificazioni per i rimborsi, che però hanno una portata molto limitata. Nella circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, con la quale l’Agenzia delle entrate illustra le novità introdotte dagli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 175/2014 in materia di rimborsi Iva pone il limite di 15 mila euro ( nel periodo d’imposta e non per la singola richiesta) per l’erogazione dei rimborsi Iva senza garanzie né oneri aggiuntivi.

Se le imprese vorranno richiedere una cifra superiore, dovranno predisporre un modello per la prestazione della garanzia nella forma del pegno di titoli di stato o garantiti dallo stato.

Split Payment e nuove modalità di Rimborso Iva