Anche la professione degli psicologi/psicoterapeuti rientra tra quelle cosiddette “protette” o “controllate”,  condizionate cioè all’iscrizione nell’Albo professionale. Ed anche in questo caso, il Professionista dovrà anche iscriversi alla propria  cassa previdenziale ed assistenziale di riferimento.
Così come per i professionisti in genere, il reddito imponibile Irpef degli psicologi/psicoterapeuti è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi (in denaro o in natura) effettivamente percepiti e l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel medesimo periodo d’imposta.

L’IVA per gli psicologi

Le prestazioni svolte da psicologi sono molteplici e il Fisco ha fatto una distinzione in proposito. Le prestazioni psicologiche rese in ambito sanitario sono esenti dall’applicazione dell’I.V.A. in quanto inquadrabili come prestazioni sanitarie rese alla persona (Esente I.V.A. art. 10 dpr 633/72 e DM.733 del  21/01/1994). Le altre prestazioni, ad esempio i corsi di aggiornamento, la didattica in genere, le prestazioni svolte nell’ambito della psicologia del lavoro e dell’organizzazione, i seminari e le ricerche sono assoggettabili ad aliquota ordinaria I.V.A., attualmente del 22%.

Al fine di capire se un’operazione ricada tra quelle esenti o quelle imponibili una buona linea di demarcazione può essere quella di porsi la domanda se la prestazione effettuata abbia come finalità, anche indiretta, quella di tipo riabilitativo della persona o piuttosto altre di tipo consulenziale, peritale o ricada nei servizi alle imprese. Il legislatore infatti ha inteso esentare dall’IVA tutte quelle prestazioni direttamente o indirettamente volte alla riabilitazione psicologica dell’individuo riconoscendo alla cura dello stato di disagio psicologico una funzione sociale meritoria di essere esentata dall’imposta.

Gli insegnamenti, quindi, costituiscono attività non inquadrabili come prestazioni sanitarie volte alla riabilitazione del paziente e quindi esenti dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72.  Sono dunque attività imponibili ai fini dell’IVA, e dunque assoggettabili all’ aliquota ordinaria IVA.

ENPAP

ENPAP è una fondazione di diritto privato che ai sensi del decreto legislativo n. 103/96 si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione.
L´Ente ha iniziato la propria attività a seguito dell´approvazione del proprio Statuto e del Regolamento con decreto interministeriale del 15/10/1997 ed eroga ai propri iscritti pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Inoltre, eroga prestazioni assistenziali quali, al momento, l´indennità di maternità.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di:

  • un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito professionale netto (ovvero, su opzione dell´iscritto, del 14%, del 16%, del 18% o del 20%);
  • un contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente;
  • un contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.

Lo psicologo deve presentare domanda di iscrizione all´Ente entro novanta giorni dal conseguimento di reddito professionale di lavoro autonomo le cui prestazioni richiedano l´iscrizione all´Albo dell´Ordine.
A seguito dell´approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore a decorrere dall´anno 2010, l´iscritto è tenuto a inviare all´Ente entro il 1° ottobre di ciascun anno, la propria comunicazione di reddito professionale.

IMPORTANTE: La sola apertura di Partita IVA, e/o l´iscrizione all´Albo senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l´obbligo di iscrizione all´Ente.

Contatta i Professionisti di CommercialistaH24.it.

Saremo lieti di fornirti una consulenza dettagliata, approfondita e professionale in merito alla tua specifica attività.