Con la circolare 1/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fatto un passo indietro ed a favore del contribuente, almeno nelle intenzioni. Infatti, a differenza del tenore letterale della norma recante modifiche alla disciplina della detrazione dell’IVA (l. 96/2017) ed all’interpretazione data alla stessa da i più illustri autori che hanno acceso il dibattito dottrinale in materia, la circolare in esame sostiene che “ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”.

Quindi, momento cruciale per stabilire il termine ultimo per esercitare la detrazione dell’IVA non è la data della fattura bensì la data di ricezione della stessa (e della sua registrazione). Ciò premesso, riportiamo di seguito schematicamente alcune ipotesi operative descritte nella circolare 1/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate:

Data fattura passiva Ricezione fattura          passiva Detrazione IVA fattura passiva Note
2017 2017 2017 (concorrendo alle liquidaz.ni IVA del 2017) o al massimo entro il 30 aprile 2018 Nel caso la fattura venga registrata nel 2018 andrà annotata in apposita sezione del registro IVA acquisti (non concorrendo alle liquidazi.ni IVA del 2017) ed il relativo credito concorrerà comunque a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA 2017
2017 2018 2018 (concorrendo alle liquidaz.ni IVA del 2018) o al massimo entro il 30 aprile 2019 (questo vale anche se la fattura è stata ricevuta entro il 16.01.18, in tempo utile quindi per inserirla nella liquidazione IVA di dicembre 2017) Nel caso la fattura venga registrata nel 2019 andrà annotata in apposita sezione del registro IVA acquisti (non concorrendo alle liquidazi.ni IVA del 2018) ed il relativo credito concorrerà comunque a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA 2018

Si rammenta, inoltre, che “la detrazione dovrà essere esercitata – secondo le modalità sopra descritte – alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile. Così, ad esempio, un soggetto che abbia  acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75 per cento), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017”.

Diritto alla detrazione dell’IVA e termini di registrazione delle fatture