Con il presente articolo vogliamo mettere a vostra disposizione un documento schematico, di facile e veloce consultazione, grazie al quale potrete verificare agevolmente le percentuali di deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA sull’acquisto e la gestione delle auto (automobili, autovetture o autoveicoli per il trasporto di persone) a seconda che voi siate:

– un esercente arte o professione;

– un’azienda che faccia un uso dell’auto esclusivamente strumentale all’attività;

– un’azienda che faccia un uso dell’auto non esclusivamente strumentale all’attività;

– un agente o un rappresentante di commercio.

Infine, nel caso di automobile (o autovettura) concessa in uso promiscuo al/ai dipendente/i, illustreremo le aliquote in caso di:

– Addebito in busta paga dell’auto (c.d. benefit);

– Addebito con fattura soggetta ad iva dell’auto (c.d. benefit).

Per ogni tipologia di utilizzatore vengono esposte nella tabella riassuntiva che segue le aliquote relative all’acquisto, al noleggio o al leasing di un’autovettura. Facciamo presente che le seguenti regole valgono a partire dal 1° gennaio 2013.

DEDUCIBILITA' DEL COSTO E DETRAIBILITA' DELL'IVA SULLE AUTO
DEDUCIBILITA’ DEL COSTO E DETRAIBILITA’ DELL’IVA SULLE AUTO

Le principali voci di costo sulle quali la deducibilità citata ha effetto sono le seguenti:

  • ammortamento del costo d’acquisto;
  • canoni di leasing;
  • spese di locazione e di noleggio;
  • carburante e lubrificanti;
  • assicurazione;
  • spese di manutenzione e riparazione;
  • spese di custodia (parcheggio). 

 

Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative alle auto 

(non ci sono limiti per canoni relativi ai servizi)

I seguenti limiti sono validi per un Esercente Arte o Professione, e per le Aziende (qualora l’uso dell’auto non sia esclusivamente strumentale all’attività d’impresa) :

ACQUISTO:

  • per le autovetture costo deducibile fino ad 18.075,99, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
  • per i motocicli costo deducibile fino ad 4.131,66, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità; si definiscono motocicli i veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata superiore a 50 cmo capacità di sviluppare una velocità oltre i 45 km/h. Quando non superano tutti e due i limiti sopra citati sono considerati ciclomotori.
  • per i ciclomotori costo deducibile fino ad 2.065,83, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;

LEASING:

  • per le autovetture deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad 18.075,99 con ragguaglio annuo;
  • per i motocicli (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad 4.131,66 con ragguaglio annuo;
  • per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad 2.065,83 con ragguaglio annuo;

NOLEGGIO:

  • per le autovetture deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
  • per i motocicli (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
  • per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

Agenti e Rappresentanti di commercio

I seguenti limiti sono invece validi per un Agente o un Rappresentante di commercio:

ACQUISTO:

  • per le autovetture costo deducibile fino ad 25.822,84, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
  • per i motocicli (sopra definiti) costo deducibile fino ad 4.131,66, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
  • per i ciclomotori (sopra definiti) costo deducibile fino ad 2.065,83, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;

LEASING: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad 25.822,84 con ragguaglio annuo;

  • per le autovetture deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad 25.822,84 con ragguaglio annuo;
  • per i motocicli (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad 4.131,66 con ragguaglio annuo;
  • per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad 2.065,83 con ragguaglio annuo;

NOLEGGIO:

  • per le autovetture deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
  • per i motocicli (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
  • per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

Autovettura concessa ai dipendenti c.d. “Fringe benefit”

Le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (per la maggior parte del periodo d’imposta) non sono invece soggette al limite massimo di deducibilità di € 3.615,20 annui. Va però precisato che le auto assegnate ad un amministratore o a più amministratori non rientrano tra le “auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti”.

 

Il presente articolo è stato redatto tenendo conto della normativa vigente alla data di pubblicazione. Le informazioni in esso contenute sono di carattere divulgativo. I Professionisti di CommercialistaH24.it sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda, informazione, chiarimento, o per avere un parere in merito al vostro caso specifico.

Fiscalità delle auto: deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA