Il marchio d’impresa conferisce al suo titolare la facoltà di farne uso esclusivo per contraddistinguere i prodotti fabbricati, messi in commercio nel territorio italiano o introdotti nel medesimo per scopi commerciali o i servizi resi a terzi.

Cosa può costituire un marchio di impresa

  • Possono costituire oggetto di un marchio d’Impresa registrato tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una Impresa da quelli di altre imprese.
  • Possono altresì costituire oggetto di un marchio d’Impresa i marchi scaduti da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o quelli che possano considerarsi decaduti per non uso al momento della proposizione della domanda principale o riconversione di nullità.

Cosa NON può costituire oggetto di registrazione di un marchio di impresa

  • parole, figure o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
  • segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi riferiscono;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
  • i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi;
  • i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
  • segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
  • segno come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguale o simile ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che goda nello Stato di rinomanza;
  • i segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, o negli usi costanti del commercio;
  • se notori, i nomi di persona, i segni in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto;
  • segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso;
  • i segni o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Economica Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.

Registrazione di marchio di impresa

Chiunque intenda ottenere il riconoscimento della proprietà industriale di un marchio sul territorio nazionale, deve presentare apposita domanda di registrazione all’Ufficio brevetti e marchi.

Entro sei mesi dal deposito, si può estendere la protezione del marchio all’estero (Marchio Comunitario, Internazionale, deposito nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione in tal caso è quella della richiesta della prima registrazione. Dopo detto termine l’estensione all’estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità’.

Durata del marchio

La durata del marchio è decennale a partire dalla data di deposito della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purchè la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una sopratassa.

 

Contattaci subito per avere informazioni dettagliate in merito alla registrazione del tuo marchio e per richiederci un preventivo.