Il D.Lgs 175/2014 all’art.3 comma 3, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, dispone che entro il 31 gennaio 2018, scadenza poi prorogata in extremis all’ 8 febbraio 2018 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, “i professionisti sanitari” sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2017, nonché di quelli relativi ad eventuali rimborsi, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, come da indicazioni del Decreto M.E.F. del 31 gennaio 2015.

Ricordiamo che i soggetti tenuti all’invio dei suddetti dati sono:

– gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

– le aziende sanitarie locali;                                                                                                             

– le aziende ospedaliere;

– gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

– policlinici universitari;

– le farmacie, pubbliche e private;

– i presidi di specialistica ambulatoriale;

– le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;

– gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.

 

La platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema TS è stata ampliata per effetto del Decreto del M.E.F. datato 1° settembre 2016. Sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche anche:

– gli psicologi;

– gli infermieri;

– le ostetriche;

– le parafarmacie;

– i tecnici di radiologia medica;

– gli ottici;

– i veterinari.

 

Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria gli iscritti, ossia i professionisti sanitari correttamente abilitati al sistema TS, possono utilizzare:

  • un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito sistemats.it, per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
  • il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS.

L’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema T.S, può avvenire anche tramite soggetti terzi delegati abilitati a Entratel, come ad esempio il proprio dottore commercialista.

Nell’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema T.S , prevale sempre il criterio di cassa; in particolare, come chiarito nelle Faq disponibili sul Portale T.S, i dati delle spese sanitarie devono essere trasmesse tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nel corso del 2017, per la quale il pagamento sia effettuato, anche parzialmente nell’anno 2018, la spesa sanitaria, per la parta pagata nel 2018, non va trasmessa tra le quelle relative all’anno 2017, bensì, il prossimo anno, tra quelle relative all’anno 2018.

Il presente articolo è stato redatto tenendo conto della normativa vigente alla data di pubblicazione. Le informazioni in esso contenute sono di carattere divulgativo. I Professionisti di CommercialistaH24.it sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda, informazione, chiarimento, o per avere un parere in merito al vostro caso specifico.

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31/1/2018 (prorogato all’8/2/2018)

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