È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB). Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).
I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB). Si ricorda, inoltre, come l’attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia, come tale soggetta a tutti i vincoli di legge.
Per esercitare nei confronti del pubblico l’attività di Mediazione creditizia è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte del Mediatore creditizio, l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).

REQUISITI

L’iscrizione nell’Elenco dei Mediatori creditizi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 128-septies del TUB:
forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
• sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
• oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via esclusiva; possono essere previste le attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa ai sensi dell’art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010;
• possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010;
• possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione dei requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame (qualora non esonerati per effetto del regime transitorio, v. oltre);
possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
Il capitale sociale versato non deve essere inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327, così come modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 del codice civile (Euro 50.000,00).
E’ necessaria, altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA’

Mediazione CreditiziaL’iscrizione delle società di mediazione creditizia nel relativo Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità da parte dei propri esponenti aziendali ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010:
• i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
o attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
• il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a);
• l’Amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Ai fini dell’iscrizione coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, scelti secondo i criteri sopra descritti, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti professionali ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 141/2010:
• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge (si segnala che con la Circolare n. 10/13 l’OAM ha previsto e introdotto le disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti iscritti nei precedenti elenchi tenuti da Banca d’Italia e privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale);
• frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio della mediazione creditizia;
• possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite (qualora non esonerati per effetto del regime transitorio, v. oltre).
I Mediatori creditizi per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico possono avvalersi di dipendenti e collaboratori (cfr. art. 128-novies del TUB).
Tali dipendenti e collaboratori sono unicamente persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente a favore di più soggetti iscritti (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB).
I Mediatori creditizi trasmettono all’OAM l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono.
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-septies, comma 1, lettere d) ed e), del TUB, ad esclusione del superamento dell’apposito esame.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ DEI DIPENDENTI O COLLABORATORI

• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge (si segnala che con la Circolare n. 10/13 l’OAM ha previsto e introdotto le disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti iscritti nei precedenti elenchi tenuti da Banca d’Italia e privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale);
• frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria.

I dipendenti e collaboratori dei Mediatori creditizi non devono superare l’esame. Sono, tuttavia, tenuti a superare una prova valutativa (salvo l’esonero per effetto del regime transitorio, v. oltre) i cui contenuti sono stabiliti nella Circolare OAM n. 5/12.

I Mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.