La condizione essenziale per svolgere l’attività di medico è aver superato l’esame di Stato con conseguente iscrizione all’Albo dei Medici del Comune in cui si ha la residenza anagrafica. Le modalità di esercizio dell’attività professionale sono essenzialmente le seguenti:

•attività svolta direttamente nei confronti dei pazienti destinatari della prestazione;

•attività extra muraria (extramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma svolgendo l’attività professionale anche nei propri studi privati al di fuori dell’orario di lavoro ed esternamente alle strutture ospedaliere stesse;

•attività intra muraria (intramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e svolgendo l’attività avvalendosi degli ambulatori ubicati all’interno delle strutture stesse, al di là dell’impegno di servizio. In tal caso a differenza dei medici extra murari non si è tenuti all’apertura della partita iva e il reddito prodotto è classificabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

ENPAM

L´iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici, che si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d´ufficio a cura dell´Ordine locale.

L´ENPAM  attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza:

1. il Fondo di Previdenza Generale

2. il Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale

3. il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

4. il Fondo degli Specialisti Esterni

Fiscalità

I medici che svolgono abitualmente attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall’ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo contemplato dal’art. 53 e 54 del TUIR.

Il reddito derivante dall´esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, in denaro o natura, nel periodo d´imposta (criterio di cassa) e le spese sostenute. La detraibilità delle spese segue fondamentalmente il criterio in base al quale sono deducibili le spese effettivamente sostenute nel periodo d´imposta e regolarmente registrate.

Elenco principali spese deducibili:

•per i beni mobili strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento stabilite attraverso l´applicazione dei coefficienti indicato con decreto del Ministro delle finanze;

•per i beni mobili strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,45 è ammessa la deduzione integrale nel periodo d´imposta in cui il bene è stato acquistato;

•la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto ministeriale. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;

•le spese relative all´ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell´esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d´imposta in cui sono sostenute e nei successivi quattro;

•le spese relative all´acquisto di beni mobili utilizzati promiscuamente all´esercizio dell´attività e all´uso personale, sono deducibili nella misura del 20% per quanto riguarda le autovetture e dell´80% per quanto riguarda la telefonia;

•interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all´attività artistica e professionale o per la dilazione nel pagamento dei beni strumentali acquistati;

•spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell´anno;

•compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali, vi rientrano i compensi pagati da un medico al collega che lo sostituisce presso lo studio medico nei periodi di ferie, ecc;

•premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l´attività professionale;

•le spese di alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75%. Se tali spese costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% entro i limiti stabiliti dal D.M. 19/11/2008 (1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi e proventi per la parte che va da 10 milioni a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro). Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professionisti sono deducibili nelle misure previste dal comma 3 dell´art. 95 il quale cita “sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 per le trasferte fuori dal territorio comunale elevato a 258,23 per le trasferte all´estero effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”;

•le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;

•non sono ammesse in deduzione i compensi al coniuge, ai figli o affiliati. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percepenti comma 6 bis art. 54;

•beni strumentali e quote di ammortamento beni mobili: sono integralmente deducibili i costi sostenuti per l´acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516.46 euro., per quelle di costo unitario superiore è prevista la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento, determinate applicando gli appositi coefficienti ministeriali D.M. 31 dicembre 1988. Per la categoria dei medici, ad esempio possono essere utilizzate le seguenti percentuali:

  • 10% per mobilio e l´arredamento
  • 20% macchine d´ufficio elettroniche “computer”
  • 25% per le attrezzature generiche e le autovetture
  • 12.5% per le attrezzature specifiche

 

I compensi vengono calcolati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti per legge a carico del soggetto che li corrisponde, e sottoposti dal medesimo ad una ritenuta d´imposta del 20% in acconto dell´imposta dovuta, con obbligo di rivalsa.

Per gli esercenti arti e professioni, dal 1° gennaio 1997, con l´entrata in vigore del DPR 659/96, il regime della contabilità semplificata è divenuto regime naturale, ossia adottabile indipendentemente dal volume d´affari conseguito nel periodo d´imposta precedente (per poter usufruire della contabilità semplificata volume d´affari conseguito nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore a 400.000 euro per attività di servizi e 700.000 euro per attività di impresa). L´ adozione della contabilità semplificata implica l´esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte negli artt. 14,15 e 21 del DPR 600/73 ossia:

•Libro giornale
•Libro degli inventari
•Scritture ausiliarie
•Scritture ausiliarie di magazzino

Si è comunque obbligati alla tenuta dei registri ai fini iva:

•Registro delle fatture emesse
•Registro delle fatture d´acquisto
•Registro incassi e pagamenti

Per quanto riguarda la tenuta dei beni ammortizzabili essa non è più obbligatoria in quanto basta essere in grado di fornire all´Amministrazione finanziaria i dati che andrebbero annottati in tale registro ossia:

•Anno d´acquisto del bene ammortizzabile
•Costo storico d´acquisto
•Aliquota d´ammortamento
•Importo dell´ammortamento
•Fondo ammortamento
•Valore residuo

Iva e prestazioni sanitarie

In generale sono esenti da IVA le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni sanitarie finalizzate alla tutela della salute del singolo o della collettività. Il medico dovrà in questo caso emettere la fattura (parcella) senza addebito di Iva, indicando il titolo dell’esenzione con la seguente dicitura “esente iva ex art. 10, co. 1, n. 18 – D.P.R. 26.10.1972, n. 633”, ed applicare sulla ricevuta consegnata al cliente, in caso di importo superiore a  77,47, una marca da bollo di € 2,00. Invece sono soggette ad IVA le prestazioni non rese nel’esercizio delle professioni sanitarie.
Rientrano nell’esenzione Iva le certificazioni di ogni tipo e grado, le prestazioni di medicina sportiva, del lavoro,fiscale, le prestazioni di accertamento di idoneità e quelle rese in sede giudiziaria, purché collegate con l’esercizio della professione medica (art. 99 del T.U. Leggi Sanitarie). L’esenzione compete anche per le prestazioni rese dai medici competenti in relazione al D.Lgs. 626/1994 (sicurezza sul lavoro).

Per quanto riguarda i medici di famiglia sono esenti da IVA le prestazioni strettamente connesse alla propria attività istituzionale comprese quelle di certificazione come ad esempio:

– certificati per esonero dalla educazione fisica;
– certificazione di idoneità per attività sportiva;
– certificati per invio di minori in colonie o comunità;
– certificati di avvenuta vaccinazione;
– certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Sono invece soggette ad IVA le prestazioni utili a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all´indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Ad esempio:

– certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
– certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
– certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
– certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

Sono gratuite e quindi non soggette ne´ a pagamento di un corrispettivo ne´ dell´ IVA determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell´attività esercitata. Si tratta ad esempio di:

– dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
– denunce penali o giudiziarie;
– denunce di malattie infettive e diffusive;
– notifica dei casi di AIDS;
– denuncia di malattia venerea;
– segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
– denuncia di intossicazione da antiparassitario;
– denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
– certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Qualora dunque il medico rilasci fatture per finalità diverse dalle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persone nell´esercizio della propria professione come ad esempio la partecipazione a corsi in qualità di relatore e consulenze, la fattura è assoggettata ad IVA.

730 precompilato: adempimento in scadenza il 31 gennaio 2016 per medici e odontoiatri

 

A partire dal 2016, nell’ottica di un’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sempre più ricca di dati, il Sistema Tessera Sanitaria dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi a:

Ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi a spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta 2015

Rimborsi erogati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate

I medici e gli odontoiatri dovranno rispettare il termine del 31 gennaio 2016 (salvo eventuali proroghe) per l’invio dei dati sopra citati al Sistema Tessera Sanitaria.

Vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato a questo argomento al seguente link http://www.commercialistah24.it/730-precompilato-adempimento-in-scadenza-il-31-gennaio-2016-per-i-medici/

 

Altre professioni sanitarie

Il D.M. 21.1.1994 ha esteso l’esenzione da Iva alle professioni sanitarie elencate di seguito. L’esenzione opera per tutte le prestazioni rese alla persona, da cittadini italiani e stranieri che esercitano in base a titoli conseguiti in Italia o nei Paesi aderenti alla Ue, o anche in Paesi extracomunitari, purché riconosciuti, ai fini dell’esercizio professionale, in Italia.

– Biologo
– Ortottista
– Psicologo
– Logopedista
– Terapista della riabilitazione
– Massaggiatore e massofisioterapista diplomato (C.M. 14.5.2002, n. 43/E)
– Podologo
– Odontoiatra

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