La società a responsabilità limitata semplificata è una variante di s.r.l. introdotta a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012 n. 27 e regolata dall’art. 2463 bis del codice civile.

La principale caratteristica di questo tipo societario è la costituzione possibile con un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro e compreso fra 1 e 9.999 euro attraverso un contratto o un atto unilaterale del socio con la possibilità quindi di costituire la società in forma unipersonale e senza affidarsi a un notaio se non nella fase di autentica dell’atto. Lo scopo della legge è quello di favorire l’accesso all’esercizio dell’attività d’impresa mediante una forma societaria che richiede un esborso inferiore in fase di costituzione.

L’atto costitutivo deve rispettare il modello standard elaborato dal ministero e dovrà essere solo autenticato da un notaio. Per essere valido, l’atto, che sancisce la costituzione della società, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

  • dati anagrafici e di residenza dei singoli soci o del socio unico;
  • denominazione della società;
  • sede legale;
  • ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato;
  • attività che costituisce l’oggetto sociale;
  • determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio;
  • norme relative al funzionamento della società;
  • indicazione dell’amministratore o degli amministratori;
  • data e luogo di sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Sulla base di quanto detto emerge che, oltre all’entità del capitale necessario per la costituzione, un’altra differenza rispetto alla s.r.l. classica è che il capitale stesso deve essere interamente versato all’atto della costituzione e può essere fatto esclusivamente in denaro e non sotto altre forme quali, ad esempio, cessione di crediti o di beni in natura del socio alla società.

Vantaggi Srls
  • Per l’avvio dell’attività non sono previste spese notarili;

  • I costi iniziali da sostenere sono solo 200 euro per il Diritto annuale, 200 euro per l’Imposta di Registro, 309,87 euro per la tassa di concessione governativa da destinare alla vidimazione dei libri sociali, marche da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine di libro sociale e 25 euro a libro di diritti di segreteria per il servizio di vidimazione;

  • Mentre per le Srl classiche il capitale sociale necessario a partire deve essere di almeno 10.000 euro, con le Srls può mantenersi tra 1 e 9.999 euro;

  • Trattandosi di una società di capitali, in caso di eventuali difficoltà economiche, i soci (o il socio unico) non rischiano il patrimonio personale.

Svantaggi Srls
  • Un capitale sociale troppo basso non consente né di sostenere le spese iniziali necessarie a partire (affitto di un ufficio, acquisto di strumenti-computer-software, ecc.) né, tantomeno, di ottenere la fiducia di banche-creditori per richiedere eventuali prestiti;

  • Anche se, in caso di problemi, i soci non rischiano il capitale personale, sono comunque responsabili di ciò che viene compiuto per conto della propria attività e devono rispondere a livello civile-amministrativo-penale;

  • E’ vero che l’avvio di Srls non prevede spese notarili iniziali, ma solo a patto che i soci accettino in tutti i suoi punti l’atto costitutivo previsto per queste società di capitali dai vari Ministeri. Documento standard che non può assolutamente essere modificato;

  • Sono previsti costi di gestione amministrativa-fiscale-contabile da destinare a professionisti (come il commercialista), che si occupino di gestire la Srls in contabilità ordinaria (ovvero presentando il bilancio annuale di esercizio e considerando i movimenti finanziari di cassa e di banca).