Un emendamento approvato al decreto Milleproroghe (Legge 27.02.2015 n° 11) aveva concesso la facoltà, a chi si apprestava ad aprire la partita IVA, di scegliere per tutto il 2015 tra vecchio regime dei minimi e nuovo regime forfettario, posticipando l’abrogazione del vecchio regime dei minimi. Nessuna proroga è stata concessa invece per il 2016, decretando la dipartita del regime dei minimi dal 1 gennaio 2016.
Dal 01.01.2016 l’unico regime agevolato opzionabile per chi si appresta ad aprire la partita IVA è il regime forfettario.
Nonostante non sia più opzionabile, di seguito riassumiamo i caratteri distintivi, i requisiti ed i vantaggi del regime dei minimi (ex
Il regime dei minimi (ex
era un regime agevolato rivolto alle nuove iniziative imprenditoriali, a prescindere dalla tipologia di attività da intraprendere, che permetteva di usufruire di notevoli vantaggi fiscali e amministrativo-gestionali alle persone fisiche che volevano aprire la partita iva (c.d. ditta individuale).I soggetti che ancora usufruiscono di questo regime agevolato godono di diversi vantaggi tra i quali:
– imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali pari al 5%;
– esenzione liquidazione e versamento Iva – Irap;
– esenzione ritenuta d’acconto;
– esenzione da obbligo di tenuta e di registrazione dei documenti contabili previsti dal Dpr n. 633/1972 e Dpr n. 600/1973;
– esenzione dagli studi di settore;
– esenzione dallo spesometro e dalla comunicazione “black-list”
Requisiti per accedere al regime agevolato dei minimi
Il regime era concesso a coloro che hanno i requisiti dei vecchi minimi (legge finanziaria 2008 art. 1 c.100):
a) nell’anno solare precedente:
– avevano conseguito ricavi ovvero avevano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
– non avevano effettuato cessioni all’esportazione;
– non avevano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non avevano effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Inoltre la norma al D.L. 98/2011 aveva aggiunto i seguenti ulteriori requisiti:
– Il contribuente non doveva aver esercitato un’attività nei tre anni precedenti;
– L’attività non doveva costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso caso di tirocinio;
– In caso di prosecuzione di attività da altro soggetto, i relativi ricavi dell’anno precedente dovevano essere inferiori a 30.000.
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