Il decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto sulla disciplina IVA degli omaggi, uniformando ai fini della detrazione il limite già previsto per l’IVA, pari a 25,82 euro, a quello stabilito ai fini delle imposte sui redditi, pari a 50 euro. La detrazione IVA per le spese di rappresentanza viene così innalzata, parificando quindi il limite della detrazione IVA per tali spese a quello di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. In passato è stato più volte riscontrato il mancato coordinamento della lettera h) dell’art. 19-bis1, la quale prevedeva l’applicazione del limite di 25,82 euro, rispetto a quello di 50 euro relativo alle imposte sui redditi.
Qualora fosse stato superato il primo limite, l’indetraibilità dell’IVA avrebbe potuto a sua volta determinare il superamento della seconda soglia con effetti negativi a “catena” anche per le imposte sui redditi. Secondo l’art. 108, comma 2, del Tuir, infatti, le spese per omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Si risolve, quindi, una disparità fiscale che creava inutili complicazioni per imprese e professionisti. L’entrata in vigore della novità è subordinata alla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale e al decorso dei successivi 15 giorni.

Esempio
Esaminiamo quindi il ricorrente caso di acquisto di gadget da distribuire gratuitamente ai propri fornitori in concomitanza con le festività natalizie. In base alla normativa fin qui in vigore, se il costo dei gadget al netto dell’IVA era di 45 euro, considerando l’IVA indetraibile il costo lievitava a 54,90 euro generando un effetto negativo anche ai fini delle imposte sui redditi.
Di conseguenza, essendo il costo complessivo superiore alla soglia di 50,00 euro, la deducibilità dei predetti oneri era subordinata alla verifica della congruità di tali oneri, effettuata applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5) del Conto economico le seguenti percentuali:
– 1,3% con ricavi e proventi di cui alla gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
– 0,5% con ricavi e proventi da 10 milioni fino a 50 milioni di euro;
– 0,1% con ricavi e proventi superiori a 50 milioni di euro.
Con le novità introdotte, invece, il contribuente non dovrà effettuare la verifica della congruità ed essendo il costo sostenuto per l’acquisto degli omaggi pari a 45 euro, quindi inferiore alla soglia di 50 euro, l’IVA potrà essere portata integralmente in detrazione.

Omaggi: soglia di detraibilità innalzata a 50 euro